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STATUTO

Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere

(Registrato n. 12146 Repertorio n. 8231 Raccolta Notaio D'Ettorre - Ag.Ent. 6830/10.07.2000)

Acronimo: CNAI

 

PREMESSA ALLA STATUTO

Definizione di Infermiere

Ai fini del presente Statuto è adottata la definizione di infermiere vigente del Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) e ogni successiva modifica.

L’infermiere è preparato e autorizzato a (1) esercitare l’assistenza infermieristica generale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia e l’assistenza a persone di ogni età con malattie fisiche e mentali, persone disabili, e in tutti i contesti sanitari e nella comunità; (2) attuare interventi di insegnamento nel campo della tutela della salute; (3) partecipare a pieno titolo nei team di assistenza sanitaria; (4) offrire supervisione e formare infermieri e personale di supporto; (5) partecipare a progetti di ricerca (fonte: adattata dalla definizione di infermiere dell’ICN - Ginevra  1973 - Ginevra 1987).

In tale ambito, sulla base del Continuum dell’assistenza infermieristica dell’ICN e della matrice europea per il personale di assistenza e loro integrazioni, è sostenuto il riconoscimento formale della gamma completa delle categorie di assistenza infermieristica, fino all’infermiere di pratica infermieristica avanzata.

Il termine “infermiere” è utilizzato indistintamente per indicare sia uomini che donne.

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, LOGO E DURATA

La “Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i”, costituita il 1 marzo 1946, come deliberato dal Congresso Straordinario in data 13 giugno 2020 è una organizzazione professionale – Società Scientifica che può assumere anche la denominazione di “Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieristiche”

La CNAI è retta dallo Statuto, dai discendenti regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Codice Etico e dalle vigenti Leggi in materia; per brevità, di seguito sarà indicata con la sola sigla CNAI e può essere sempre identificata con tale acronimo.

La CNAI ha la sede legale nell'indirizzo di volta in volta risultante dal sito web dell'Associazione e presso l'Agenzia delle Entrate. Possono essere istituite sedi secondarie nazionali ed internazionali, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Logo della CNAI è composto da una lampada, al suo interno stilizzata che contenga figure di riferimento della professione infermieristica, ricomprese in un cerchio. Può essere attualizzato con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e modificato nei suoi elementi costitutivi in sede congressuale.  

Tutte le componenti nazionali e territoriali sono tenute ad utilizzarlo senza modifiche. Ogni Associazione Membro della CNAI aggiunge la specifica denominazione, secondo apposita direttiva applicativa del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata della CNAI è a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO 2 –  CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE, AUTONOMIA E INDIPENDENZA.

La CNAI ha finalità d’interesse generale e di utilitàÌ€ sociale, di promozione, valorizzazione culturale e scientifica della professione e dell’assistenza infermieristica ed è priva di scopo di lucro.

La CNAI è apolitica, apartitica, aconfessionale, opera e persegue i suoi scopi in modo autonomo e indipendente.

La CNAI non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale dei Soci.

La CNAI persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività ai valori di democraticità, con riferimento alla massima partecipazione dei Soci alle elezioni degli Organi statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo delle cariche ed ai principi di trasparenza, peculiarmente è garantito l’adempimento dell’obbligo di dare adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite la  pubblicazione, aggiornata costantemente, sul sito istituzionale dell’attività scientifica e didattica svolta, dei bilanci preventivi, dei consuntivi, degli incarichi retribuiti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio. Tutti coloro che rivestono cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato a qualsiasi titolo in relazione all'esercizio professionale e alle attività della CNAI. Il legale rappresentante dell’Associazione si attiene ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione.

LA CNAI non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

LA CNAI è articolata in conformità alle norme in tema di Società Scientifiche di cui Legge 8 marzo 2017, n. 24  e alle norme in materia previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile, dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, dalla legge 6 giugno 2016, n.106, dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi.

Per raggiungere i propri scopi la CNAI potrà costituire ulteriori Associazioni, Accademie, Società, Centri, Enti, Organizzazioni e Fondazioni, anche in partecipazione con altre istituzioni, che abbiano come fine prioritario la promozione della professione infermieristica e la divulgazione delle scienze infermieristiche, oppure assumere partecipazioni nelle medesime, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ARTICOLO 3 – MISSION, VISION E SCOPI

Vision: La professione di infermiere, con CNAI associazione professionale di riferimento in Italia, sarà sempre più autonoma e competente, riconosciuta e apprezzata dal personale sanitario, dalle istituzioni e dai cittadini come componente fondamentale per il servizio sanitario, con un ruolo chiave nei processi decisionali.

 

Mission: La missione della CNAI è di sostenere il diritto alla salute e il miglioramento dell’assistenza sanitaria per tutti, attraverso il pieno sviluppo degli ambiti di esercizio della professione infermieristica nella gestione, nella pratica, nella consulenza, nella formazione e nella ricerca.

 

CNAI si impegna a dare valore ai Soci e alla comunità professionale infermieristica, attraverso il rispetto, la trasparenza, l’apprendimento continuo, l’impegno comune, l’integrità e la valorizzazione delle differenze.

I valori della CNAI sono: il rispetto della dignità di ogni essere umano in tutte le età della vita e in qualsiasi condizione di salute si trovi, il prendersi cura, l’affidabilità (rispetto del rapporto fiduciario e competenze), la giustizia sociale (equità e uguaglianza), la solidarietà, la leadership innovativa.

 

Gli scopi della CNAI sono:

  1. Promuovere la salute e migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociali del Paese attraverso il progresso culturale e scientifico infermieristico, operando per esercitare azioni, influenza e rappresentanza volte alla valorizzazione delle normative professionali, delle politiche sanitarie e sociali, delle condizioni lavorative e di espansione dell’ambito di esercizio professionale della professione infermieristica.

  2. Elaborare  linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, secondo le disposizioni di legge, con l’obbligo di pubblicazione di detta attività scientifica nel sito web, aggiornato costantemente, in linea con la legge 8 marzo 2017, n. 24.

  3. Promuovere e favorire tutte le iniziative di studio, consulenza, innovazione tecnologica, ricerca, miglioramento della qualità professionale, nell'ambito dell'assistenza infermieristica e della gestione dei servizi infermieristici e sanitari, compresa l’istituzione di borse di studio e premi;

  4. Realizzare e armonizzare sistemi di certificazione e accreditamento per il personale infermieristico e sanitario e per organizzazioni, ai fini del mutuo riconoscimento, in una prospettiva europea e internazionale;

  5. Realizzare attività di aggiornamento professionale e di formazione per il personale infermieristico e delle professioni sanitarie, anche attraverso programmi di Educazione Continua in Medicina, ove previsto, sia in presenza che a distanza. Estendere le attività formative agli operatori di interesse socio-sanitario, a pazienti, familiari e alla popolazione tramite gli strumenti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

  6. Realizzare attività editoriali, periodiche o occasionali, anche in formato digitale rivolte in maniera prevalente, ma non esclusiva, al proprio tessuto associativo ed una attività di documentazione e diffusione della conoscenza disciplinare infermieristica;

  7. Collaborare con il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN), con altri Organismi ed istituzioni pubbliche e private nazionali, sovranazionali, europei e internazionali, al fine di promuovere la rappresentanza professionale e le politiche di sviluppo della professione infermieristica;

  8. Promuovere, in conformità alle esigenze dei soci e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle proprie finalità;

  9. Ricevere ed amministrare fondi e donazioni che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi statutari, anche tramite organizzazioni ad essa collegate.

 

ARTICOLO 4 – RAPPRESENTANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

La CNAI è affiliata dal 1949 al Consiglio Internazionale degli infermieri (ICN) e rappresenta la professione infermieristica italiana a livello internazionale, promuovendo l’affiliazione nelle modalità consentite ai network infermieristici e sanitari italiani, europei ed internazionali. Ne segue le indicazioni, pur essendo garantita la propria indipendenza per quanto concerne l'organizzazione e l'attività in campo nazionale.

La CNAI aderisce all’ICN adottando il modello organizzativo della “collaborazione”. Per garantire una ampia rappresentatività, a livello nazionale e internazionale, sviluppa iniziative collaborative con altre organizzazioni, tra cui il Network Italiano delle Organizzazioni Professionali Infermieristiche e il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI) di cui è storicamente membro.

La CNAI può modificare il modello di adesione al Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN), con delibera del Congresso.

 

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

La CNAI si articola e riunisce i soci a livello territoriale, per l’organizzazione locale e l’attuazione delle direttive nazionali, in una rete organizzativa territoriale (Associazioni Membro) volta a garantire la massima rappresentatività nazionale, che si articola in:

  1. Nuclei;

  2. Associazioni provinciali;

  3. Associazioni regionali.

Tali strutture associative sono tenute ad adottare propri atti associativi e regolamentari aderenti e conformi al presente Statuto.

Le Associazioni Membro, nell'ambito della loro competenza territoriale, sono tenute a promuovere ogni iniziativa utile a realizzare gli scopi della CNAI e a valorizzare nel loro contesto la professione infermieristica, in una visione unitaria e coordinata.

Le Associazioni Membro, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e del Regolamento, partecipano, mediante gli Organi Sociali, alla gestione della CNAI e unitariamente collaborano alla realizzazione degli obiettivi consociativi.

Il Nucleo si costituisce inizialmente con un numero di soci non inferiore a sette.  

L'Associazione provinciale si costituisce a livello di singole province secondo le aree di circoscrizione geografica di Province e città metropolitane stabilita dalle norme vigenti.

L'Associazione Regionale è costituita a livello di singole Regioni o Province Autonome.

Il numero minimo di Soci per l’attivazione di Associazioni Provinciali e regionali è stabilito dal Regolamento.

È garantita la possibilità di costituzione di coordinamenti interprovinciali e interregionali.

Le procedure di costituzione e di scioglimento di qualsiasi Associazione Membro sono stabilite e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e alla successiva ratifica dell’Assemblea dei Presidenti e Delegati.

Allo scopo di garantire unitarietà di azione, al fine di tutelare gli interessi culturali/etico/sociali ed economici della CNAI, le Associazioni Membro comunicano entro l’anno precedente il piano delle attività scientifico/culturali ed economico/finanziarie che intendono svolgere. 

Nel perseguimento dello scopo associativo e di appartenenza ai valori della CNAI e di unitarietà nazionale associativa, tutte le componenti associative ed organizzative territoriali, i loro rappresentanti e i Soci conformano la loro azione e perseguono le attività ottemperando ai deliberati e decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’Assemblea dei Presidenti/Delegati e del Congresso.

I soci di aree in cui non sono ancora presenti organizzazioni territoriali sono iscritti alla Sezione Unica Nazionale della CNAI.

È consentito in queste Regioni la nomina di un “Referente”, nelle more della costituzione di una struttura organizzativa.

 

ARTICOLO 6 – ARTICOLAZIONE NAZIONALE

La CNAI, per garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari, può istituire Centri, Centri Studio, Ricerca, Sviluppo ed Accreditamento, Sezioni, Sezioni Nazionali, Accademie, Comitati, Gruppi Speciali di interesse e Aree Specialistiche, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dei regolamenti.

La CNAI costituisce un Ente del Terzo settore (ETS) denominato Fondazione CNAI, per sviluppare iniziative e attività solidaristiche e sociali, di consulenza, formazione e di ricerca. Parte del patrimonio e delle funzioni di CNAI possono essere gestite da questa organizzazione. L’organismo di gestione, composto da 11 componenti, è nominato o revocato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ARTICOLO 7 - SOCI

L’adesione quale Socio CNAI implica come requisito essenziale l’essere Infermiere secondo quanto indicato in premessa.

I Soci si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Onorario, Socio Sostenitore.

La CNAI accoglie i Soci previa domanda di ammissione, approvata prioritariamente attraverso le organizzazioni territoriali, e li distingue in:

  1. Soci Ordinari

I Soci ordinari hanno diritto a  esercitare la massima partecipazione alle attività e alle decisioni della CNAI; di partecipare al procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo; di essere informati e partecipare a tutte le attivitàÌ€ ed iniziative promosse della CNAI; di avere accesso ai servizi offerti dalla CNAI; di intervenire, discutere e partecipare alle assemblee e al congresso; di essere delegati ad assumere incarichi associativi se eÌ€ rispettato il requisito di eleggibilitàÌ€; di proporre e promuovere attivitaÌ€ corrispondenti alle finalitàÌ€ della CNAI. I Soci potranno farsi rappresentare mediante delega individualmente sottoscritta.

È dovere di tutti i Soci ordinari:  a) versare alla CNAI la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche per il tramite delle Associazioni membro;  b) partecipare alla vita associativa; c)  rispettare ed accettare lo scopo e finalità sociali e le norme previste dal presente Statuto, le disposizioni legislative in materia di lotta alla corruzione, i regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali della CNAI; dichiarare di rispettare il Codice etico e di ottemperare all’aggiornamento professionale.

L’adesione alla CNAI avviene, di norma, con istanza scritta, anche in formato digitale, che viene valutata e approvata per il tramite della organizzazione territoriale; è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il Socio moroso, che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione amministrativa, anche senza esplicito sollecito, è dichiarato decaduto dopo un periodo di due anni.

I versamenti delle quote associative annuali corrisposte dei Soci Ordinari si intendano versate a fondo perduto; i versamenti non sono pertanto soggetti a rivalutabilità e ripetibilità in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della CNAI; né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla CNAI può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla CNAI a titolo di contributo associativo. Il versamento delle quote non determina quote indivise di partecipazione alla CNAI trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

La ripartizione tra le organizzazioni territoriali e nazionali della CNAI delle quote dei Soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale a cadenza annuale che potrà stabilire quote differenziate e ridotte per nuovi Soci e per specifiche situazioni, per iscrizioni congiunte o collettive o per altre specificità.

L’elettorato attivo, per il tramite delle organizzazioni territoriali, è garantito a tutti i Soci CNAI. La candidatura agli Organi sociali della CNAI prevede l’iscrizione continuativa minima di cinque anni, per gli organi sociali territoriali di due anni, fatte salve le organizzazioni di nuova costituzione.

  1. Soci Onorari. Infermieri di qualsiasi nazionalità che si siano distinti in campo nazionale o internazionale per meriti scientifici o culturali ovvero che abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della CNAI. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all’unanimitàÌ€, su proposta dell’Assemblea delle organizzazioni territoriali. La qualifica di Socio onorario non daÌ€ diritto di partecipare all’elezione degli organi associativi né come elettore attivo né come elettore passivo; essa non comporta la corresponsione d’alcuna quota associativa.

  2. Soci Sostenitori. Infermieri che non intendono acquisire la qualifica di socio ordinario e che partecipano alle attività formative e culturali della CNAI mediante una quota annuale ridotta. Non partecipano all’elettorato neÌ€ attivo neÌ€ passivo e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci. Hanno diritto di accesso a specifici servizi, anche attraverso strutture associative nazionali, a carattere virtuale, costituite e controllate dal Consiglio Direttivo Nazionale della CNAI.

 

ARTICOLO  8 -  STUDENTI

Sono Associati Studenti, gli studenti dei Corsi di Laurea in infermieristica, che sostengono l’attività della CNAI e collaborano volontariamente alla realizzazione degli scopi della CNAI, sia a livello territoriale che nazionale.

Sono inclusi, anche tramite le Associazioni Membro, nella Sezione Nazionale “Associazione Italiana Studenti Infermieristica”, eleggono al loro interno propri rappresentanti, e partecipano, in forma consultiva, con un delegato per ogni Associazione membro della CNAI alle attività Assembleari e Congressuali.

Il regolamento di funzionamento ed adesione per gli studenti è emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale e prevede una quota ridotta differenziata annuale, mantenuta per l’anno successivo all’abilitazione all’esercizio professionale. 

 

ARTICOLO 9 - AFFILIATI

Sono “Affiliati” alla CNAI le persone fisiche, non infermieri, che condividono le finalità o partecipano alle attività di formazione, studio e di ricerca, anche attraverso strutture organizzative della stessa. Gli Affiliati si impegnano con la CNAI a promuovere e sostenere le iniziative scientifiche, didattiche, culturali e di sensibilizzazione per la professione e le scienze infermieristiche. Contribuiscono al sostegno finanziario delle attivitaÌ€ attraverso una quota il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ARTICOLO 10 - QUALIFICA DI AMICO/A DEGLI INFERMIERI

Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche sulla base delle indicazioni delle Associazioni Membro della CNAI, può riconoscere la qualifica di “Amico degli infermieri” a tutti coloro, anche persone giuridiche, che si siano distinti in campo nazionale o internazionale per il sostegno e il supporto all’attività della stessa, promuovendone le finalità.

 

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Sono “Aderenti alla CNAI” le organizzazioni che non agiscono in contrasto con gli scopi, le funzioni e gli interessi della CNAI e della professione infermieristica e intendano supportare le sue attività oppure sostenerla con una quota annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno diritto a presentare proposte agli organi sociali e collaborare alle attività territoriali, nazionali e internazionali.

 

ARTICOLO 12 – NETWORK ITALIANO ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI INFERMIERISTICHE (NOI)

La CNAI, attraverso il Network Italiano delle Organizzazioni Professionali Infermieristiche, ha l’obiettivo di sviluppare una ampia rete integrata di organizzazioni e istituzioni pubbliche e private volta allo sviluppo della professione in Italia, anche con la partecipazione al modello della “collaborazione” dell’ICN.

Le attività di Segreteria Generale e coordinamento sono garantite dalla CNAI.

Le specifiche regole di funzionamento ed adesione sono stabilite dal Regolamento.

 

ARTICOLO 13 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi della CNAI sono costituiti da:

  • Congresso Nazionale.

  • Assemblea delle organizzazioni territoriali

  • Consiglio Direttivo Nazionale

  • Ufficio di Presidenza

  • Presidente Nazionale

  • Organo di controllo

  • Collegio dei Probiviri

Sono istituiti, inoltre:

  • Comitato Consultivo

  • Comitato Scientifico

  • Comitato di Etica

  • Centro di Formazione

 

ARTICOLO 14 - CONGRESSO nazionale

Il Congresso si compone dei Delegati designati dalle Assemblee pre-congressuali delle Associazioni Membro. È garantita la possibilità di partecipazione di tutti i Soci CNAI, senza diritto di voto.

Il Congresso deve essere convocato in via ordinaria ogni quattro anni.

Sono ammesse deleghe nelle elezioni fino a rappresentare altre due Associazioni Membro.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria o su domanda scritta di metà delle Associazioni membro o per deliberazione dei due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sue funzioni sono le seguenti:

a)   Esprimere il proprio parere mediante votazione: sull'attività della CNAI nel quadriennio, illustrata dal Presidente Nazionale uscente; sulla situazione finanziaria, esposta dal Tesoriere uscente.

  1. Discutere e deliberare le relazioni organizzative e tecniche messe all'Ordine del Giorno, demandando le relative incombenze attuative al Consiglio Direttivo Nazionale o all'Ufficio di Presidenza, secondo le relative competenze.

  2. Deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto della CNAI;

  3. Procedere alle elezioni, a scrutinio segreto, dei componenti: il Consiglio Direttivo Nazionale; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri. Le modalità elettorali sono individuate da apposito regolamento e prevedono la massima partecipazione dei soci per l’elezione dei delegati e la ripartizione rappresentativa delle Associazioni membro in tre aree geografiche.

Le deliberazioni del Congresso sono valide in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più una delle Associazioni Membro; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni Membro. L'adunanza in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Spetta, inoltre, al Congresso convocato anche in forma straordinaria, l’approvazione di modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e per deliberare lo scioglimento della CNAI occorrono le maggioranze previste dall’art. 21, comma 3 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

L'Assemblea delle Organizzazioni territoriali (di seguito assemblea), ha luogo due volte l'anno, di cui una, di norma, precede o segue immediatamente i Convegni Nazionali Annuali o il Congresso Nazionale, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale.

All'Assemblea possono partecipare referenti dei Soci delle strutture organizzative territoriali, come individuati dal Regolamento.

È presieduta dal Presidente Nazionale ed ha le seguenti funzioni:

  1. relazionare sulle attività associative realizzate a livello locale e sull'andamento gestionale delle Associazioni Membro;

  2. prendere in esame le proposte presentate al Presidente Nazionale e sottoporle alla discussione del Consiglio Direttivo Nazionale;

  3. proporre al Consiglio Direttivo Nazionale indicazioni sulle linee di azione, di studio e di ricerca, anche ai fini delle attività formative congressuali.

  4. ratificare l’ammissione delle organizzazioni territoriali e Aderenti e proporre eventuali espulsioni.

  5. Approvare l’attribuzione di ulteriori specifiche deleghe al Presidente e al Consiglio Direttivo Nazionale.

Durante l'Assemblea viene effettuata la verbalizzazione delle attività svolte in tale sede. Il verbale è conservato in apposito libro.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’Articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile. Sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni fino ad un massimo di due altre Associazioni Membro.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; sono ammesse votazioni per alzata di mano, previo controllo degli aventi diritto al voto.

 

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

La CNAI è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della CNAI, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, per norma, sono riservati all’Assemblea e al Congresso.

Il Consiglio è composto da 11 membri eletti dal Congresso, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale, due per l'Italia meridionale; i restanti cinque sono divisi tra i tre settori, in proporzione al numero dei Soci di ogni settore.

Le candidature per l’elezione sono proposte dalle Associazioni territoriali e devono pervenire almeno 20 giorni prima delle procedure elettorali, sulla base di regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato dall’Assemblea.

 

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

  1. Dirigere l’attività della CNAI;

  2. Eleggere al suo interno il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti, di aree geografiche diverse dal Presidente, di cui uno Vicario designato dal Presidente, ed il Coordinatore Generale delle attività territoriali;

  3. Eleggere le cariche nazionali previste per le articolazioni nazionali della CNAI e organizzazioni collegate;

  4. Ratificare, ove non delegato alle organizzazioni territoriali, sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci;

  5. Stabilire le quote annuali, prevedendo una parte della quota per le attività nazionali e una quota per le attività delle organizzazioni territoriali;

  6. Proporre all’Assemblea eventuali modifiche statutarie; in casi eccezionali, emergenza o innovazioni normative, il Consiglio Direttivo Nazionale, assume i poteri del Congresso;

  7. Esaminare e approvare atti e regolamenti di costituzione delle Associazioni Membro e le relative proposte di adesione con successiva ratifica dell’Assemblea; proporre l’espulsione di organizzazioni territoriali, secondo i criteri definiti dal Codice Etico, dallo Statuto e dai regolamenti;

  8. Altre funzioni definite nei regolamenti e nel Codice Etico;

Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

Con parere consultivo su questioni di interesse, senza diritto di voto, potranno partecipano ai lavori ordinari del Consiglio Direttivo Nazionale su questioni di interesse, i rappresentanti degli Studenti e i responsabili di comitati e  articolazioni nazionali.

Tutti gli incarichi e le nomine sono confermati o revocati entro novanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di nominare soci per assolvere funzioni esecutive, di coordinamento, di direzione e di segreteria generale utili al raggiungimento delle finalità individuate. Degli eventuali incarichi retribuiti verrà data informazione nel sito istituzionale della CNAI. Il personale volontario non avrà diritto a remunerazione, ma ad eventuale rimborso spese.

 

ARTICOLO 17 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di Presidenza è l’organismo operativo del Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal Presidente Nazionale è composto da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, dal Coordinatore Nazionale dei rapporti territoriali, dal Tesoriere e ove designato, dal Segretario e, per le materie di interesse, dai referenti dell’attività pubblicistica. All’Ufficio di Presidenza è rimessa l’attuazione dei mandati del Congresso Nazionale, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale secondo modalità atte al raggiungimento degli scopi istituzionali della CNAI, e di quanto precisato nel regolamento.

 

ARTICOLO 18 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere un Infermiere altamente qualificato e di comprovata attività consociativa.

Il Presidente Nazionale è responsabile di:

  • rappresentare legalmente la CNAI, di cui ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio;

  • amministrare e gestire tutti i beni presenti, dando consensi ed autorizzazioni nei limiti previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla Legge;

  • propone la nomina del Tesoriere e del Segretario se nominato, al Consiglio Direttivo Nazionale;

  • rappresentare ufficialmente la CNAI nei confronti dello Stato, delle Regioni e di altre Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed internazionali, alle quali la CNAI aderisce;

  • assumere ogni determinazione utile a CNAI in caso di urgenza, comunicandolo all’Ufficio di Presidenza e al Consiglio Direttivo Nazionale.

  • assumere, o delegare a Socio/i in possesso di adeguato profilo, le funzioni di Direttore Responsabile delle pubblicazioni edite dalla CNAI. Propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di uno o più Editor in chief (Direttore Scientifico) per la gestione scientifica delle stesse;

  • proporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale il piano strategico quadriennale ed una pianificazione annuale delle attività, per la ratifica da parte dell’Assemblea.

Il Presidente della CNAI è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati, anche consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Ufficio di Presidenza, i Congressi ordinari e straordinari e l’Assemblea.

 

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

La CNAI si dota di un Organo di controllo per la revisione del bilancio, formato da tre revisori dei Conti eletti tra i Soci, in possesso di adeguato profilo esperienziale, di cui uno assume la carica di Presidente dell’Organo di Controllo. 

I Membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le funzioni rimesse sono: a) controllare il bilancio consuntivo e la sua corrispondenza alle scritture contabili, la gestione finanziaria b) preparare annualmente una relazione scritta per l’Assemblea; c) esprimere parere consultivo nelle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale in cui si discutono i bilanci. Il Presidente dell’Organo di controllo ha il diritto di inserire a verbale le sue osservazioni.

In sede Congressuale, può essere deliberata la nomina di un Revisore Unico dei Conti esterno alla CNAI.

 

 

ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COMITATO DI ETICA

I Probiviri sono eletti dal Congresso, tra i Soci di provata qualificazione ed esperienza che hanno rivestito cariche sociali in ambito territoriale o nazionale.

La votazione avviene a scrutinio segreto con possibilità di esprimere una sola preferenza: i primi tre eletti fanno parte del Collegio come membri effettivi e il quarto come supplente.

Tutte le eventuali controversie, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dai Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. II loro lodo sarà inappellabile.

Il Comitato di Etica è composto dai Probiviri e da almeno sei esperti di natura multidisciplinare nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, incaricati di redigere il Codice Etico della CNAI. Lo stesso viene approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato in sede di Assemblea.

Tale codice si fonda sui criteri delle Associazioni internazionali cui CNAI aderisce, e vi sono elencate le modalità di condotta delle organizzazioni territoriali e dei Soci e i principi ai quali la stessa deve ispirarsi. Sono esaminate e regolati, tra l’altro, i rapporti con società di sponsorizzazione, conflitti di interesse, incompatibilità all’assunzione di cariche in CNAI.

L’osservanza delle norme del Codice Etico è garantita dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai Direttivi delle Associazioni Membro che, in caso di presunte violazioni, investono dell'istruttoria i Probiviri che propongono le dovute sanzioni disciplinari, come stabilite dal Regolamento.

Il Comitato di Etica, esprime pareri, formula proposte, esamina ed effettua la valutazione etico-scientifica di protocolli di ricerca connessi alle attività della CNAI, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 21 - COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato consultivo o “Advisory Board” è un organismo di consultazione, di supporto strategico e di pianificazione operativa al Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale. I suoi pareri non sono vincolanti perché non formali. Il Comitato consultivo non agisce in nome e per conto dell’organizzazione e quindi non ha responsabilità verso terzi. È composto da un massimo di sette personalità nazionali o internazionali nominate per la durata del Consiglio Direttivo Nazionale e si riunisce almeno una volta l’anno, preferibilmente in coincidenza con il Convegno o Congresso Nazionale.  È componente di diritto il Past President della CNAI.

 

ARTICOLO 22 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da almeno tre componenti. Sono criteri preferenziali l’essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca infermieristica e l’esperienza gestionale e clinica.

Il Comitato scientifico: a) effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività formative e di ricerca svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; b) relaziona annualmente al Consiglio Direttivo; c) esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e professionale; d) può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di Soci, aderenti o esterni e) ulteriori funzioni definite nel regolamento.

 

ARTICOLO 23 - CENTRO DI FORMAZIONE CNAI

Il Centro di Formazione CNAI è la struttura operativa trasversale che propone al Consiglio Direttivo Nazionale e realizza attività di aggiornamento, addestramento e formazione. Per tali fini, istituisce al suo interno Comitati e strutture strumentali al rispetto dei vincoli legislativi, con particolare riferimento al ruolo di Provider di Educazione Continua in Medicina, accreditato a livello nazionale e regionale.

È nominato un Direttore, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ARTICOLO 24 – PATRIMONIO

Le disponibilità patrimoniali della CNAI sono costituite:

  • dalle quote annuali dei Soci;

  • dalle strutture patrimoniali mobiliari e immobiliari;

  • dai proventi della pubblicistica associativa;

  • da contributi, donazioni e altre liberalità;

  • dagli eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi e altre iniziative di formazione, studio, consulenza e ricerca;

  • da tutte le somme che a qualsiasi titolo pervengono a CNAI.

È esclusa la possibilità di ricevere contributi economici che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi anche se provenienti attraverso soggetti collegati.

Il patrimonio relativo alle Associazioni membro in caso di scioglimento, termine della adesione a CNAI per decisione territoriale, o espulsione è acquisito nelle disponibilità della CNAI.

LA CNAI può destinare parte del proprio patrimonio alla Fondazione CNAI con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e ratifica dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARO

L’esercizio finanziario e l’anno sociale coincidono con l’anno solare.

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, in forma semplificata ove previsto dalla Legge, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Il bilancio è pubblicato sul sito istituzionale. I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono restare depositati presso la sede della CNAI a disposizione dei Soci, nei sette giorni che precedono l’Assemblea.

LA CNAI ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.​

Le organizzazioni territoriali della CNAI sono tenute a fornire, entro il primo trimestre dell’anno successivo, alla CNAI una sintetica relazione annuale della situazione economica.

 

ARTICOLO  26 -  REGOLAMENTI, LIBRI SOCIALI E DIRETTIVE APPLICATIVE

La CNAI si dota di Regolamenti, non allegati allo Statuto, deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificati all’Assemblea.

I regolamenti esplicitano l’organizzazione ed il funzionamento delle attività societarie, le procedure elettorali e quanto necessario per rendere esecutivo lo Statuto, al fine di consentire l’ordinato svolgimento della vita della CNAI. Nel caso in cui venissero inserite nei regolamenti disposizioni e clausole contrarie al presente Statuto, tali disposizioni e clausole saranno nulle ed inefficaci.

I libri sociali sono: il libro dei Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, Il libro del Congresso, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.  I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente.

​

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le convocazioni e le riunioni della CNAI e delle organizzazioni nazionali e territoriali possono essere svolte in modalità digitale e telematica e hanno la stessa valenza delle riunioni in presenza, garantendo i principi di massima democraticità e partecipazione e quando previsto, l’esercizio del voto segreto.

Per tutto quant’altro non espressamente previsto nel presente Statuto e Regolamenti, valgono le disposizioni del Codice Civile e le Leggi vigenti in materie, anche relative al Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

L’eventuale foro competente eletto è quello della città in cui la CNAI ha sede legale.

 

ARTICOLO 28  - SCIOGLIMENTO DELLA CNAI

LA CNAI può essere sciolta ove concorrano le seguenti circostanze: a) richiesta di scioglimento sottoscritta da almeno due terzi delle Associazioni Membro; b) convocazione straordinaria del Congresso, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, entro un anno dalla presentazione della richiesta di scioglimento.

Sulla richiesta di scioglimento devono pronunciarsi il Congresso, in rappresentanza di tutte le Associazioni Membro, mediante votazione diretta e palese. La decisione di scioglimento è esecutiva solo se almeno due terzi dei Delegati presenti sono favorevoli. Contestualmente allo scioglimento della CNAI, l'eventuale patrimonio netto residuo deve essere devoluto a favore ad organizzazioni non lucrative, facendo riferimento a Fondazioni o Istituti prioritariamente impegnati per scopi di formazione infermieristica o per progetti di ricerca o per assistenza ad ex Soci.

 

ARTICOLO  29 - NORME TRANSITORIE

Entro due anni dall'approvazione del presente Statuto le organizzazioni della rete territoriale della CNAI, già costituite, ove necessario, provvedono ad uniformare i propri statuti e atti di associazione alle disposizioni del presente testo.

In caso di inerzia il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 120 giorni.

Al fine di consentire l’ordinata applicazione dello Statuto e dell’emanazione dei regolamenti, il mandato degli organi sociali della CNAI vigenti decorre dalla data di approvazione del presente atto per un periodo di quattro anni.

 

ARTICOLO 30 - RIFERIMENTI

Approvato con rogito del Notaio Carlo Mercantini - Roma - 1 marzo 1946 

Emendato e approvato dal II Congresso Nazionale - Roma - 3/6 Novembre 1949

Emendato e approvato dal IV Congresso Nazionale - Roma - 2/ 4 Ottobre 1955

Emendato e approvato dal V Congresso Nazionale - Napoli - 6 ottobre 1959

Emendato e approvato dal VI Congresso Nazionale - Napoli - 18 marzo 1963

Emendato e approvato dal VII Congresso Nazionale - con rogito del Notaio Giuseppe D'Ettorre - Roma -     26 settembre 1968

Revisionato ed approvato con nuovo testo e denominazione dal IX Congresso Nazionale Straordinario - Roma -      7 Luglio 1974 - depositato con rogito del Notaio Giuseppe D'Ettorre -  del 16 Luglio 1974

Modificato dal  X  Congresso Nazionale con rogito del Notaio A. Teti - Catanzaro - 30 Settembre 1976

Revisionato ed approvato con nuovo testo dal XII Congresso Nazionale - Roma - 22 Ottobre 1984 - depositato con rogito del Notaio Agostino D'Ettorre  del 19 Dicembre 1984

Revisionato ed approvato con nuovo testo e denominazione dal XV Congresso Nazionale - Napoli - 3 Ottobre 1996 depositato con rogito del Notaio Agostino D'Ettorre del 25 febbraio 1997 e del 10 ottobre 1997

Revisionato ed approvato con nuovo testo dal XVIII Congresso Nazionale - Milano - 22 marzo 2007 - depositato con rogito del Notaio Agostino D'Ettorre del 2 luglio 2007        

Revisionato e approvato dal  Congresso straordinario in data 13 giugno 2020    - depositato con rogito del Notaio Maria D’Ettorre in data 8 luglio 2020         

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